;

Media

PagoPA S.p.A: bene segnalazione AGCM, per un più ampio utilizzo dei pagamenti elettronici eliminare le incertezze

5 novembre 2020

La Società PagoPA S.p.A. accoglie con favore la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla disciplina delle modalità di pagamento alle Amministrazioni Pubbliche.

La nota chiarisce un aspetto rilevante riguardo l’adesione obbligatoria alla piattaforma pagoPA da parte degli Enti pubblici: le Amministrazioni, infatti, devono poter consentire ai cittadini di continuare a utilizzare anche i metodi di pagamento non ancora integrati su pagoPA. Tra questi, la domiciliazione bancaria (SDD), il modello F24 ed eventuali altri servizi di pagamento compresi i versamenti in contanti presso gli uffici appositi. Si tratta di un aspetto che, per altro, è già precisato nelle Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nonché nelle domande frequenti (FAQ)* relative a pagoPA sia in ambito normativo sia nell’ambito di adesione degli Enti Creditori.

Eliminare questo tipo di incertezze è il modo migliore per favorire un utilizzo più ampio ed efficace degli strumenti di pagamento elettronici da parte dei cittadini anche nei servizi pubblici. Attenersi alle “Linee guida” è anche utile per accompagnare la graduale trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, alla base della mission di PagoPA S.p.A.

* Per completezza di informazioni, si riporta di seguito il testo delle FAQ sull’argomento consultabili dal sito di pagoPA:

Ambito Normativo

FAQ B5: Quali sono le scadenze previste?

La piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC è attiva e funzionante dal 2012 mentre l’obbligo dei soggetti sottoposti all’applicazione del CAD di consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione è in vigore dal 1° giugno 2013. Inoltre, si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi indicati al paragrafo 5 delle Linee Guida, e segnatamente:

  • la Delega unica F24» (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il Sistema pagoPA;
  • eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
  • i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Adesione degli Enti Creditori

FAQ C6: Un Ente Creditore può utilizzare anche altre modalità di pagamento elettronico, oltre ai servizi di pagamento offerti da pagoPA?

Il sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all’adesione. Come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:

  1. «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
  2. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
  3. eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
  4. per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Inoltre si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) appena indicati.

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell’articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019». Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale.